Prestito estero

Art. 4

In vigore dal 7 mag 1948
Il Governo italiano potrà riscattare alla pari, in qualsiasi data di pagamento dei servizi (interessi ed ammortamento), tutto o parte del Prestito con avviso previo non inferiore a tre mesi. Nel caso di riscatto parziale, i numeri dei titoli da riscattare saranno determinati con sorteggio da effettuarsi a norma dell', e ciò non comporterà modificazioni al fondo di ammortamento cumulativo stabilito dagli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-pe-4

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