Prestito estero
Art. 6
In vigore dal 7 mag 1948
Si designa agente pagatore di questo Prestito il "Banco de la Nacion Argentina". Il Governo italiano fornirà al "Banco Central de la Repupblica, Argentina" l'importo dei servizi di interessi ed ammortamento con tre giorni di anticipo sulla data del rispettivo pagamento. Tali fondi saranno trasferiti al "Banco de la Nacion Argentina, e nei cui uffici avrà luogo il pagamento delle cedole e dei titoli ammortizzati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-pe-6