Accordo
Art. 41
In vigore dal 7 mag 1948
Il Governo argentino adotterà le misure destinate a coordinare gli interessi comuni dei due paesi in quelle questioni consolari e culturali che possano concernere l'emigrazione, e affinché l'immigrazione italiana, senza eccezione, fruisca, durante la sua permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e vantaggi di cui gode quella di qualsiasi altra, provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati a quella di origine italiana tutti i vantaggi concessi a quella di altro paese.
L'emigrazione italiana sarà equiparata, in quanto a regime e condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruirà dei benefici di ogni ordine che la legislazione sociale argentina stabilisca in favore della classe lavoratrice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-41