Accordo
Art. 21
In vigore dal 7 mag 1948
Le somme utilizzate con imputazione al credito a cui si riferisce l' pagheranno interessi fino alla sua totale estinzione in ragione del 2,75% annuo.
Questi interessi si liquideranno e pagheranno trimestralmente, dovendo effettuarsi la prima liquidazione e pagamento il 31 dicembre 1947.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-21