Accordo

Art. 16

In vigore dal 7 mag 1948
Tutti i prodotti o merci italiani che acquisti la, Repubblica Argentina, siano o no menzionati nel presente Accordo, saranno fatturati ai prezzi che contrattualmente si stabiliscano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-16

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