Accordo
Art. 14
In vigore dal 7 mag 1948
Una volta coperto il consumo interno ed assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo italiano concederà facilitazioni alla Repubblica Argentina perché possa acquistare nella misura delle sue necessità, durante gli anni 1947 a 1951 compresi, altri prodotti naturali o manufatturati italiani (diversi da quelli specificati nell' o maggiori quantità dei prodotti che nello stesso articolo si indicano.
Il Governo italiano si impegna a studiare con la migliore disposizione qualsiasi richiesta che riceva dal Governo argentino per l'apporto di procedimenti, patenti, macchinari e tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che possano stabilirvisi nel futuro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-14