Accordo

Art. 10

In vigore dal 7 mag 1948
Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo argentino concederà facilitazioni alla Repubblica italiana, affinché possa acquistare nella misura delle sue necessità ed ai prezzi che in ogni singolo caso si stabiliscano, durante gli anni dal 3947 ai 1951 compresi, altri prodotti argentini da quelli specificati all', e specialmente i seguenti: Uova Burro Carni conservare Pollame congelato Avena. Crusca e cruschello Lane - Stracci di lana e di cotone Sevo industriale Olio di legno di Cina (tung) Pelli crude secche bovine Sevo industriale Pelli salate fresche bovirle Pelli crude secche caprine Caseina, Acido stearico. Budello salate Corna ossa Unghie Prodotti opoterapici Organi di animali per prodotti opoterapici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-10

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