Accordo
Art. 10
In vigore dal 7 mag 1948
Una volta coperto il consumo interno e assolti gli impegni di vendita contratti o che si contraggono con altri paesi, il Governo argentino concederà facilitazioni alla Repubblica italiana, affinché possa acquistare nella misura delle sue necessità ed ai prezzi che in ogni singolo caso si stabiliscano, durante gli anni dal 3947 ai 1951 compresi, altri prodotti argentini da quelli specificati all', e specialmente i seguenti:
Uova
Burro
Carni conservare
Pollame congelato
Avena.
Crusca e cruschello
Lane - Stracci di lana e di cotone
Sevo industriale
Olio di legno di Cina (tung)
Pelli crude secche bovine
Sevo industriale
Pelli salate fresche bovirle
Pelli crude secche caprine
Caseina,
Acido stearico.
Budello salate
Corna ossa
Unghie
Prodotti opoterapici
Organi di animali per prodotti opoterapici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-10