Accordo
Art. 6
In vigore dal 7 mag 1948
I prodotti indicati nell', per le quantità che in esso si stabiliscono, saranno acquistati direttamente dal Governo italiano o, se questi lo desideri, a mezzo di organismi ed enti pubblici o di ditte importatrici stabilite nella Repubblica italiana, presso o con intervento dell'"Instituto Argentino de Promocion del intercambio", salvo che questo organismo preferisca che siano acquistati presso altra istituzione o ditte esportatrici stabilite nella Repubblica Argentina.
Questa disposizione sara del pari applicabile a tutti gli acquisti di prodotti argentini che l'Italia effettui con i fondi provenienti dal credito in conto corrente e dalla negoziazione del prestito cui si riferisce il Capitolo IV. del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-6