Accordo
Art. 3
In vigore dal 7 mag 1948
Le Alte parti contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati originari del territorio di uno dei due paesi che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte ed oneri tributari e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-3