Accordo

Art. 8

In vigore dal 7 mag 1948
L'"Instituto Argentino de Promocion del Intercambio" fatturerà all'Italia i prodotti che per suo mezzo le siano venduti ai prezzi che per contratto si stabiliscano o siano stati stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-8

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