Accordo
Art. 12
In vigore dal 7 mag 1948
Le esportazioni di prodotti o merci argentine nella Repubblica italiana, del pari che le esportazioni di prodotti o merci italiane nella Repubblica Argentina, saranno soggette alle disposizioni di ordine generale in vigore nel paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-12