Accordo

Art. 15

In vigore dal 7 mag 1948
Ai fini stabiliti negli , l'"Instituto Argentino de promocion del Intercambio", notificherà periodicamente alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires, i contratti di acquisto di prodotti o merci italiane che per suo mezzo si fossero stipulati con organismi o ditte stabilite in Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-15

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