Accordo

Art. 9

In vigore dal 7 mag 1948
Nel caso in cui l'Italia, durante i termini prestabiliti, trovasse altre fonti di approvvigionamento che effettivamente le provvedano i predotti inclicati nell', di qualità eguale a quelli della Repubblica Argentina, a prezzi inferiori a quelli che le quoti l'"Istituto Argentino de Promocion del Intercambio", per la rispettiva quota trimestrale, lo notificherà a questo organismo, il quale deciderà in un termine massimo di cinque giorni se trovasi in condizioni di eguagliare tali offerte. In caso contrario, o in mancanza di imposta alla notifica, l'Italia potrà acquistare la quota trimestrale del prodotto di cui trattasi presso l'altra fonte fornitrice, restando la quantità così acquistata dedotta dall'impegno assunto nel presente accordo. In questo caso la Repubblica Argentina resta libera di disporre della quota dedotta e di venderla ad altro cliente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-9

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