Accordo
Art. 5
In vigore dal 7 mag 1948
Il Governo della Repubblica. Argentina, si impegna a vendere ed il Governo della Repubblica italiana s'impegna a comprare, durante gli anni dal 1947 al 1951 compresi, le quantità minime annuali dei prodotti che di seguito si indicano, semprechè in ciascuno degli anni suddetti i saldi esportabili non siano inferiori alle cifre che si specificano:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso in cui in uno qualsiasi degli anni su menzionati il saldo esportabile degli anzidetti prodotti fosse inferiore alle cifre indicate, il Governo argentino si impegna a vendere ed il Governo italiano si impegna a comprare, almeno, le quantità che rappresentano le percentuali che di seguito si indicano sopra il saldo esportabile del rispettivo anno:
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PRODOTTO | Percentuale | 1948-81
| |
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Frumento.................................| 15 | 15
Segale...................................| 41 | 41
Orzo.....................................| 25 | 25
Granoturco...............................| 20 | 15
Olio di lino.............................| 5 | 10
Olii alimentari di girasole e di arachidi| 25 | 25
Grasso di maiale.........................| 50 | 50
Carni bovine congelate...................| 5 | 5
Il Governo italiano comprerà inoltre e il Governo argentino gli venderà, durante ciascuno dei suddetti cinque anni, panelli oleosi di lino, di girasole e di arachidi per una quantità equivalente al triplo del volume dell'olio del seme rispettivo che il Governo italiano acquisti effettivamente in Argentina in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-5