Accordo

Art. 2

In vigore dal 7 mag 1948
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che si effettuino tra i due paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che scambievolmente si formulino per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;385#art-a-2

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