Art. 22
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
1. Gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA):
a)
istituiscono entro il 31 dicembre 2028, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente le informazioni raccolte a norma dell’, comprese le informazioni relative ai parametri di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e i risultati delle prove per il criterio di conformità/non conformità di cui all’allegato I, parte C;
b)
istituiscono entro il 31 dicembre 2028, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati indicante la percentuale di acque reflue urbane raccolte e trattate a norma dell’;
c)
istituiscono entro il 31 dicembre 2028, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sull’attuazione dell’, paragrafo 5, e sulla percentuale del carico di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 2 000 a.e. trattate in sistemi individuali;
d)
istituiscono entro il 31 dicembre 2028, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sul numero di campioni raccolti e sul numero di campioni prelevati a norma dell’allegato I, parte C, che non sono risultati conformi;
e)
istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate per migliorare l’accesso ai servizi igienico-sanitari a norma dell’, lettere a), b) e c), comprese informazioni sulla quota della loro popolazione che ha accesso ai servizi igienico-sanitari negli agglomerati con 10 000 a.e. o più;
f)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra, ripartite tra i diversi gas, sull’energia totale consumata e sull’energia rinnovabile generata da ciascun impianto di trattamento delle acque reflue urbane che tratta un carico di 10 000 a.e. o più, nonché il calcolo della percentuale di conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, della percentuale di energia acquistata da fonti non fossili e, se disponibile, accompagnata da una ripartizione dei diversi tipi di fonti energetiche non fossili utilizzate, laddove si faccia ricorso alla deroga di cui all’, paragrafo 3;
g)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente informazioni sulle misure adottate a norma dell’allegato V, punto 3;
h)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente con cadenza annuale, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio di cui all’, paragrafi 1 e 3;
i)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano a norma dell’, paragrafo 2, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come sensibili all’eutrofizzazione;
j)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano a norma dell’, paragrafo 2, una serie di dati contenente l’elenco delle aree identificate come aree nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti rappresenta un rischio per la salute umana o l’ambiente;
k)
qualora utilizzino supporti per biomasse, entro dicembre 2030, istituiscono una serie di dati contenente il tipo di supporti per biomasse utilizzato e una breve descrizione delle misure adottate dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che utilizzano supporti per biomasse al fine di evitare fuoriuscite nell’ambiente e aggiornano tale serie di dati successivamente ogni cinque anni;
l)
istituiscono entro il 31 dicembre 2030, e aggiornano successivamente ogni anno, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio di cui all’, paragrafo 1, lettera c), insieme a un confronto della domanda mensile di acqua e nutrienti delle colture interessate dalla frazione riutilizzata di acque reflue urbane trattate di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione e l’AEA abbiano accesso alle serie di dati di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini della comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo, sono prese in considerazione le informazioni comunicate dagli Stati membri conformemente all’ del regolamento (CE) n. 166/2006 per gli inquinanti connessi alle acque reflue urbane.
Per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 1del presente articolo, l’AEA consente l’accesso del pubblico ai dati pertinenti attraverso il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che precisino il formato delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2028 per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f), g), h), j), k) e l).
La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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