Art. 17
Sorveglianza delle acque reflue urbane
In vigore dal 27 nov 2024
Sorveglianza delle acque reflue urbane
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane, allo scopo di:
a)
individuare parametri rilevanti per la salute pubblica da monitorare almeno all’ingresso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto delle raccomandazioni disponibili, tra l’altro, del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra i quali:
i)
virus SARS-CoV-2 e sue varianti;
ii)
virus della poliomielite;
iii)
virus dell’influenza;
iv)
agenti patogeni emergenti;
v)
qualsiasi altro parametro rilevante per la salute pubblica ritenuto d’interesse ai fini del monitoraggio dalle autorità competenti;
b)
determinare la chiara ripartizione dei ruoli, delle responsabilità e dei costi tra gli operatori e le pertinenti autorità competenti, anche per quanto riguarda il campionamento e l’analisi;
c)
determinare il luogo e la frequenza di campionamento e analisi delle acque reflue urbane per ciascun parametro rilevante per la salute pubblica individuato conformemente alla lettera a), tenendo conto dei dati sanitari disponibili, delle esigenze in termini di dati sulla salute pubblica e, se del caso, della situazione epidemiologica locale;
d)
organizzare modalità di comunicazione adeguata e tempestiva dei risultati del monitoraggio alle autorità competenti per la salute pubblica e, se del caso, alle autorità competenti per l’acqua potabile al fine di agevolare l’attuazione dell’ della direttiva (UE) 2020/2184 nonché alle piattaforme dell’Unione, ove disponibili, conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. Se l’autorità competente per la salute pubblica in uno Stato membro dichiara un’emergenza di sanità pubblica, sono monitorati i parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane originate da una distribuzione rappresentativa della popolazione nazionale, nella misura in cui nelle acque reflue urbane si trovino i parametri rilevanti per la salute. Tale monitoraggio prosegue fino a che l’autorità competente dichiara la fine dell’emergenza di sanità pubblica, o per un periodo più lungo se ritenuto utile per altri fini da tale autorità competente.
Per determinare se esiste un’emergenza di sanità pubblica, l’autorità competente prende in considerazione le decisioni della Commissione adottate a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, le valutazioni dell’ECDC, e le decisioni dell’OMS adottate conformemente al regolamento sanitario internazionale.
3. Per gli agglomerati con 100 000 a.e. o più, gli Stati membri provvedono entro l’ultimo giorno del secondo anno dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al secondo comma affinché la resistenza agli antimicrobici sia oggetto di monitoraggio nelle acque reflue urbane.
Entro il 2 luglio 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di istituire una frequenza minima di campionamento e una metodologia armonizzata per misurare la resistenza agli antimicrobici nelle acque reflue urbane, tenendo conto almeno di tutti i dati disponibili delle autorità nazionali di sanità pubblica e delle autorità nazionali responsabili del monitoraggio della resistenza antimicrobica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. I risultati del monitoraggio di cui al presente articolo sono comunicati conformemente all’, paragrafo 1, lettera h).
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