Art. 20

Fanghi e recupero di risorse

In vigore dal 27 nov 2024
Fanghi e recupero di risorse 1.   Gli Stati membri incoraggiano il recupero delle risorse di valore e adottano le misure necessarie a garantire che la gestione dei fanghi rispetti la gerarchia dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE. Tale gestione dei fanghi: a) massimizza la prevenzione; b) prepara al riutilizzo, al riciclaggio e ad altri tipi di recupero delle risorse, in particolare del fosforo e dell’azoto, tenendo conto delle opzioni di valorizzazione nazionali o locali; e c) riduce al minimo l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’ per integrare la presente direttiva specificando un tasso minimo combinato di riutilizzo e riciclaggio del fosforo presente nei fanghi e nelle acque reflue urbane non riutilizzate ai sensi della deroga di cui all’, paragrafo 1, tenendo conto delle tecnologie disponibili, delle risorse e della fattibilità economica del suo recupero, nonché del contenuto di fosforo nei fanghi e del livello di saturazione del mercato nazionale con fosforo organico proveniente da altre fonti, garantendo nel contempo la gestione sicura dei fanghi e l’assenza di impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. La Commissione adotta tali atti delegati entro il 2 gennaio 2028.
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