Art. 15
Riutilizzo dell’acqua e scarichi di acque reflue urbane
In vigore dal 27 nov 2024
Riutilizzo dell’acqua e scarichi di acque reflue urbane
1. Gli Stati membri promuovono sistematicamente il riutilizzo delle acque reflue trattate da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, se opportuno, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati. Il potenziale di riutilizzo delle acque reflue trattate è valutato in modo tale da tenere conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE («piani di gestione dei bacini idrografici») e delle decisioni degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/741. Gli Stati membri provvedono affinché, quando le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate o quando ne è previsto il riutilizzo, ciò non comprometta il flusso ecologico nei corpi idrici recettori e non vi siano effetti negativi per l’ambiente o la salute umana. Le acque reflue trattate riutilizzate per l’irrigazione agricola sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2020/741. Qualora a livello degli Stati membri siano disponibili strategie sulla resilienza idrica, nell’ambito di tali strategie è considerata la possibilità di misure volte a promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate e il riutilizzo.
Se le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate per l’irrigazione agricola, gli Stati membri possono derogare ai requisiti per il trattamento terziario di cui all’allegato I, parte B, e tabella 2, per la frazione di acque reflue urbane trattate destinata esclusivamente al riutilizzo nell’irrigazione agricola, se è possibile dimostrare quanto segue:
a)
il contenuto di nutrienti nella frazione riutilizzata non supera la domanda di nutrienti delle colture interessate;
b)
non vi sono rischi per l’ambiente, in particolare in relazione all’eutrofizzazione delle acque dello stesso bacino idrografico;
c)
non vi sono rischi per la salute umana, in particolare in relazione agli organismi patogeni;
d)
l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane dispone di una capacità sufficiente per trattare o immagazzinare le acque reflue urbane al fine di evitare scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, secondo i metodi di controllo e di valutazione dei risultati di cui all’allegato I, parte C.
2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 1 000 a.e. o più siano subordinati a regolamentazioni o autorizzazioni specifiche preventive, o entrambe. Tali regolamentazioni e autorizzazioni specifiche garantiscono il rispetto dei requisiti di cui all’allegato I, parte B.
3. Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 2 sono riesaminate almeno ogni dieci anni e se necessario adeguate. Onde garantire che i requisiti di cui all’allegato I, parte B, continuino a essere rispettati, le disposizioni delle autorizzazioni specifiche sono aggiornate in caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue urbane in ingresso o degli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ovvero del corpo idrico ricettore.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per adattare le loro infrastrutture di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per far fronte all’aumento dei carichi di acque reflue domestiche, compresa la costruzione di nuove infrastrutture, ove necessario.
Nell’adottare misure di cui al primo comma, si ritiene che gli Stati membri adempiano gli obiettivi ambientali di cui all’ della direttiva 2000/60/CE se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la costruzione o l’ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue urbane per trattare carichi maggiori o carichi altrimenti non trattati di acque reflue domestiche è subordinato ad autorizzazione preventiva conformemente alla presente direttiva;
b)
i benefici dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane di cui alla lettera a) non possono, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, essere conseguiti con altri mezzi, compreso l’esame dei punti di scarico alternativi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che contribuirebbero a conseguire gli obiettivi ambientali di cui all’ della direttiva 2000/60/CE;
c)
sono adottate, e sono indicate nelle autorizzazioni specifiche di cui all’ della presente direttiva e al presente articolo della presente direttiva, tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo gli impatti negativi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sui corpi idrici interessati; tali misure comprendono, ove necessario, requisiti di trattamento più rigorosi di quelli applicati prima dell’aumento del carico di acque reflue domestiche, al fine di soddisfare i requisiti delle direttive di cui all’allegato I, parte B, punto 6 della presente direttiva;
d)
sono attuate tutte le misure di mitigazione tecnicamente fattibili per ridurre al minimo l’impatto negativo di altre attività che provocano pressioni analoghe sugli stessi corpi idrici.
Se la mancata prevenzione del deterioramento o il mancato conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’ della direttiva 2000/60/CE in un corpo idrico superficiale è il risultato di una previa autorizzazione di cui alla lettera a), tale autorizzazione specifica sono specificate e le condizioni di cui al secondo comma sono illustrate nei piani di gestione dei bacini idrografici.
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