Art. 4
Sistemi individuali
In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi individuali
1. Gli Stati membri possono derogare all’, solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento a essa non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi. Se derogano all’, gli Stati membri provvedono affinché negli agglomerati con 1 000 a.e. o più, o in parte di essi, siano usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui al paragrafo 1 siano tali da realizzare un livello di protezione e dell’ambiente e della salute umana pari al trattamento secondario e terziario di cui agli .
3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi individuali che sono usati in agglomerati di 1 000 a.e. o più siano registrati in un registro. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o qualsiasi altro organismo autorizzato a livello nazionale, regionale o locale effettuino ispezioni periodiche, o attività periodiche di verifica o controllo di tali sistemi con altri mezzi, sulla base di un approccio basato sul rischio.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare i requisiti minimi per:
a)
la progettazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi individuali di cui ai paragrafi 1 e 2; e
b)
le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 3, compresa la fissazione di una frequenza minima per tali ispezioni in funzione del tipo di sistema individuale e sulla base di un approccio basato sul rischio.
Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
I requisiti relativi alla progettazione di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo non si applicano ai sistemi individuali di cui al paragrafo 1 che sono stati istituiti prima del 1o gennaio 2025.
5. Gli Stati membri che usano sistemi individuali per raccogliere e/o trattare oltre il 2 % del carico di acque reflue urbane a livello nazionale provenienti da agglomerati con 2 000 a.e. o più forniscono alla Commissione una motivazione dell’uso di tali sistemi. La motivazione:
a)
dimostra che sussistono le condizioni per l’uso dei sistemi individuali stabilite al paragrafo 1;
b)
descrive le misure adottate conformemente ai paragrafi 2 e 3;
c)
dimostra il rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 4 se la Commissione ha esercitato le competenze di esecuzione a norma del medesimo paragrafo;
d)
dimostra che l’uso dei sistemi individuali non impedisce agli Stati membri di rispettare gli obiettivi ambientali di cui all’ della direttiva 2000/60/CE.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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