Art. 18

Valutazione e gestione del rischio

In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione e gestione del rischio 1.   Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri identificano e valutano i rischi per l’ambiente e per la salute umana associate agli scarichi di acque reflue urbane, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali e degli eventi estremi, e almeno i rischi connessi a quanto segue: a) qualità dei corpi idrici utilizzati per la captazione di acque destinate al consumo umano, come definite all’, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184; b) qualità delle acque di balneazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE; c) qualità dei corpi idrici in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013; d) stato del corpo idrico sotterraneo ricettore quale definito all’, punto 19), della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all’ della stessa direttiva per i corpi idrici sotterranei recettori; e) stato dell’ambiente marino quale definito all’, punto 5), della direttiva 2008/56/CE; f) stato del corpo idrico superficiale ricettore quale definito all’, punto 17), della direttiva 2000/60/CE e tutti gli altri obiettivi ambientali di cui all’ della stessa direttiva per i corpi idrici superficiali recettori. 2.   Laddove siano stati identificati dei rischi conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le opportune misure per farvi fronte, comprese se del caso le misure seguenti: a) adozione di misure supplementari tese a prevenire e ridurre alla fonte l’inquinamento causato dalle acque reflue urbane, ove necessario per salvaguardare la qualità del corpo idrico ricettore a integrazione delle misure di cui all’, paragrafo 3; b) realizzazione di reti fognarie conformemente all’ per gli agglomerati con meno di 1 000 a.e.; c) applicazione del trattamento secondario conformemente all’ agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 1 000 a.e.; d) applicazione del trattamento terziario conformemente all’ agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e.; e) applicazione del trattamento quaternario conformemente all’ agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 10 000 a.e., in particolare quando le acque reflue urbane sono scaricate in corpi idrici utilizzati per la captazione di acque destinate al consumo umano, acque di balneazione o corpi idrici in cui si svolgono attività di acquacoltura e quando le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate a fini agricoli; f) elaborazione di piani integrati di gestione delle acque reflue urbane conformemente all’ per gli agglomerati con meno di 10 000 a.e. e adozione delle misure di cui all’allegato V; g) applicazione al trattamento delle acque reflue urbane raccolte di requisiti più rigorosi di quelli indicati nell’allegato I, parte B. 3.   L’identificazione dei rischi svolta conformemente al paragrafo 1 è riesaminata ogni sei anni in linea con la tempistica del riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati ai sensi della direttiva 2000/60/CE e a partire dal 31 dicembre 2033. Una sintesi dei rischi identificati, accompagnata da una descrizione delle misure adottate conformemente al paragrafo 2, è inclusa nei corrispondenti piani di gestione dei bacini idrografici e nei programmi nazionali di attuazione di cui all’ e comunicata alla Commissione su richiesta. Tale sintesi è resa disponibile al pubblico.
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