Art. 8
Trattamento quaternario
In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento quaternario
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C, entro il:
a)
31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 20 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
b)
31 dicembre 2039 per gli scarichi provenienti dal 60 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
c)
31 dicembre 2045 per tutti gli scarichi provenienti da tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, tabella 3, figura nell’allegato I, parte C, e tabella 4.
2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l’accumulo di microinquinanti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rappresenta un rischio per l’ambiente o per la salute umana. Gli Stati membri riesaminano tale elenco nel 2033, e successivamente ogni sei anni e all’occorrenza lo aggiornano.
L’elenco di cui al primo comma include le aree seguenti:
a)
bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano, la cui caratterizzazione è conforme all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184, a meno che la valutazione del rischio a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non costituisce un possibile rischio diche potrebbe causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana;
b)
acque di balneazione che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/7/CE, a meno che il profilo delle acque di balneazione di cui all’ e all’allegato III di tale direttiva indichi che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non influisce sulle acque di balneazione, né danneggia la salute dei bagnanti;
c)
aree in cui si svolgono attività di acquacoltura, come definita all’, punto 25), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), a meno che le autorità nazionali competenti abbiano accertato che lo scarico di microinquinanti dalle acque reflue urbane non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali.
L’elenco di cui al primo comma comprende anche le aree seguenti in base a una valutazione dei rischi per l’ambiente o per la salute umana associati allo scarico di microinquinanti nelle acque reflue urbane:
a)
laghi, come definiti all’, punto 5), della direttiva 2000/60/CE;
b)
fiumi, come definiti all’, punto 4), della direttiva 2000/60/CE, o altri corsi d’acqua con rapporto di diluizione inferiore a 10;
c)
aree in cui occorre un trattamento supplementare per ottemperare alle prescrizioni delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE;
d)
zone speciali di conservazione quali definite all’, lettera l), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (38) e zone di protezione speciale classificate a norma dell’, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), che fanno parte della rete ecologica Natura 2000;
e)
acque costiere, come definite all’, punto 7), della direttiva 2000/60/CE;
f)
acque di transizione, come definite all’, punto 6), della direttiva 2000/60/CE;
g)
acque marine, come definite all’, punto 1), della direttiva 2008/56/CE.
La valutazione del rischio di cui al terzo comma è trasmessa alla Commissione su richiesta.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, terzo comma, e il metodo da utilizzare per effettuarla. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con 10 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, i requisiti pertinenti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C, entro il:
a)
31 dicembre 2033 per il 10 % di tali agglomerati;
b)
31 dicembre 2036 per il 30 % di tali agglomerati;
c)
31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;
d)
31 dicembre 2045 per il 100 % di tali agglomerati.
Il numero massimo consentito di campioni non conformi ai valori parametrici di cui all’allegato I, tabella 3, figura nell’allegato I, parte C, e tabella 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’ per modificare l’allegato I, parte C, al fine di adattare i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati in relazione a trattamento quaternario al progresso scientifico e tecnico.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, dopo l’aggiornamento periodico di tale elenco a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni di cui al paragrafo 4 e all’allegato I, parte B e tabella 3, entro sette anni dall’inclusione nell’elenco, ma non più tardi dei termini fissati al paragrafo 4.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i metodi di monitoraggio e campionamento che gli Stati membri devono usare per determinare la presenza nelle acque reflue urbane degli indicatori di cui all’allegato I, tabella 3, e le relative quantità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
7. Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che deve essere ristrutturato per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza tra due numeri interi, il numero deve essere arrotondato per difetto.
8. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, al fine di garantire che il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate sia sicuro per l’ambiente e per la salute umana, gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, le acque reflue urbane riutilizzate o di cui è previsto il riutilizzo siano trattate conformemente ai requisiti per il trattamento quaternario di cui all’allegato I, parte B e tabella 3. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto dell’esito delle valutazioni del rischio effettuate a norma del regolamento (UE) 2020/741 qualora le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate a fini agricoli.
Storico versioni
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