Art. 10

Requisiti minimi per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore

In vigore dal 27 nov 2024
Requisiti minimi per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore istituita a norma dell’, paragrafo 3: a) abbia una copertura geografica chiaramente definita che sia coerente con le prescrizioni dell’; b) disponga dei mezzi finanziari e organizzativi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa dei produttori che vi aderiscono, comprese garanzie finanziarie volte ad assicurare, in tutte le circostanze, la continuità del trattamento quaternario delle acque reflue urbane in conformità dell’; c) metta a disposizione del pubblico le informazioni seguenti: i) proprietà e membri; ii) contributi finanziari versati dai produttori in linea con i requisiti di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, lettera c); iii) attività svolte ogni anno, comprese informazioni chiare su come sono impiegati i suoi mezzi finanziari. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure comprendano una procedura nazionale di riconoscimento che certifichi la conformità delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore ai requisiti di cui al presente paragrafo prima della loro istituzione e della loro entrata in funzione effettive. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commerciali in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale. 2.   Gli Stati membri definiscono un quadro adeguato di controllo e garanzia dell’attuazione onde assicurare che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore ottemperino ai loro obblighi in maniera trasparente, che i loro mezzi finanziari siano impiegati correttamente e che tutti i soggetti investiti di responsabilità estesa del produttore trasmettano dati attendibili alle autorità competenti e, su richiesta, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. 3.   Se sul territorio di uno Stato membro coesistono più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione dell’. 4.   Ogni Stato membro provvede affinché i produttori con sede nel territorio di un altro Stato membro o in un paese terzo che immettono prodotti sul mercato di tale Stato membro: a) designino una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa nel suo territorio; o b) adottino misure equivalenti alla lettera a). 5.   Al fine di garantire che il sistema di responsabilità estesa del produttore sia attuato nel miglior modo possibile, in particolare sotto il profilo dei costi-benefici, gli Stati membri organizzano dialoghi periodici sulla sua attuazione. Ciò può includere un sostegno all’individuazione delle misure che le autorità competenti devono adottare, tra l’altro, al fine di: a) ridurre alla fonte la pressione dei microinquinanti e b) determinare le tecnologie più appropriate per il trattamento quaternario. Gli Stati membri provvedono affinché tali dialoghi coinvolgano i portatori di interessi pertinenti e, se del caso, le associazioni che partecipano all’attuazione della responsabilità estesa del produttore, ivi compresi produttori e distributori, organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorità locali e organizzazioni della società civile. 6.   Entro il 1o gennaio 2025 la Commissione provvede all’organizzazione dello scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra gli Stati membri sull’attuazione dell’ e del presente articolo, e in particolare per quanto riguarda: a) le misure volte a verificare l’istituzione, il riconoscimento e il funzionamento delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore; b) le misure di controllo del rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi definiti nella presente direttiva; c) l’effettiva attuazione: i) della copertura dei costi di cui all’, paragrafo 1, e ii) dei controlli dei metodi di calcolo dei contributi dei produttori da parte dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di cui all’, paragrafo 3, lettera c); d) le esenzioni previste a norma dell’, paragrafo 2; e) qualsiasi altra questione relativa all’effettiva attuazione dell’ e del presente articolo. f) i possibili impatti dell’applicazione dei requisiti di cui all’ sulla disponibilità e sull’accessibilità, anche economica, dei medicinali immessi sul mercato dell’Unione. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi su questi e altri aspetti pertinenti e, se del caso, formula raccomandazioni o orientamenti, o entrambi, agli Stati membri. 7.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione redige e aggiorna periodicamente un elenco delle richieste di esenzione da parte dei produttori ricevute dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2. Tale elenco è messo a disposizione, su richiesta, delle autorità competenti degli Stati membri.
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