Art. 12

Cooperazione transnazionale

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione transnazionale 1.   Fatti salvi i pertinenti accordi o le pertinenti intese internazionali vigenti relativi a questioni ambientali in materia di acque, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientrino acque soggette alle conseguenze negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo notifica le circostanze del caso allo Stato membro o al paese terzo responsabile e alla Commissione. Tale notifica è immediata in caso di inquinamento che potrebbe incidere in modo significativo sui corpi idrici a valle. In caso di scarico che incida sulla salute o sull’ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato lo scarico provvede affinché l’autorità competente dell’altro Stato membro e la Commissione siano informate immediatamente. 2.   Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, in funzione del tipo, dell’importanza e delle possibili conseguenze dell’incidente, dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri interessati cooperano per individuare gli scarichi in questione e le misure da adottare alla fonte per proteggere i corpi idrici recettori al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva. 3.   Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’eventuale cooperazione di cui al paragrafo 1. La Commissione vi prende parte su richiesta degli Stati membri interessati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo