Art. 11
Neutralità energetica
In vigore dal 27 nov 2024
Neutralità energetica
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni quattro anni siano svolti audit energetici, quali definiti all’, punto 32), della direttiva (UE) 2023/1791, degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie in funzione. Gli audit individuano tra l’altro le possibilità di misure efficaci sotto il profilo dei costi per ridurre l’uso di energia e intensificare l’utilizzo e la produzione di energia rinnovabile, con particolare attenzione all’individuazione e allo sfruttamento del potenziale di produzione di biogas o di recupero e uso del calore di scarto, in loco o tramite un sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento, riducendo al contempo le emissioni di gas a effetto serra. I primi audit energetici sono effettuati:
a)
entro il 31 dicembre 2028 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 100 000 a.e. o più e le reti fognarie ad essi collegate;
b)
entro il 31 dicembre 2032 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di a.e. di 10 000 o più ma inferiore a 100 000 e le reti fognarie ad essi collegate.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, a livello nazionale, l’energia totale annua da fonti rinnovabili quale definita all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, generata in loco o altrove da parte o per conto dei proprietari o dei gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, indipendentemente dal fatto che tale energia sia utilizzata in loco o altrove dai proprietari o gestori di tali impianti, sia equivalente almeno:
a)
al 20 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2030;
b)
al 40 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2035;
c)
al 70 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2040;
d)
al 100 % del consumo totale annuo di energia di tali impianti entro il 31 dicembre 2045.
L’energia rinnovabile generata da parte o per conto dei proprietari o dei gestori dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane non può comprendere l’acquisto di energia rinnovabile.
3. In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure necessarie per migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo del 35 % di energia da combustibili non fossili in relazione all’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d).
4. In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro non raggiunge l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c), pur avendo attuato tutte le misure di efficienza energetica e tutte le misure volte a migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto di energia da fonti non fossili. Tali acquisti sono limitati a un massimo di 5 punti percentuali dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c). Tale deroga è concessa solo agli Stati membri che possono dimostrare entro il 31 dicembre 2040 che il 35 % di energia esterna da combustibili non fossili di cui al paragrafo 3, dovrà essere acquistato per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), tenendo conto di tutte le misure di efficienza energetica e di tutte le misure necessarie per migliorare la produzione di energia rinnovabile, in particolare quelle individuate negli audit energetici di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca i metodi per valutare se gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono stati raggiunti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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