Art. 9
Responsabilità estesa del produttore
In vigore dal 27 nov 2024
Responsabilità estesa del produttore
1. Gli Stati membri adottano misure tese a garantire che entro il 31 dicembre 2028 i produttori che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato III si assumano la responsabilità estesa del produttore.
Tali misure assicurano che i produttori in questione si facciano carico di quanto segue:
a)
almeno l’80 % dei costi totali di conformità agli obblighi imposti dall’, compresi i costi di investimento e operativi del trattamento quaternario delle acque reflue urbane per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che essi immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
b)
costi di compilazione e verifica dei dati sui prodotti immessi sul mercato; e
c)
altri costi necessari per esercitare la responsabilità estesa del produttore.
2. Gli Stati membri esentano dalla responsabilità estesa del produttore a norma del paragrafo 1 i produttori in grado di dimostrare che:
a)
la quantità di sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato dell’Unione è inferiore a 1 tonnellata l’anno;
b)
le sostanze contenute nei prodotti che immettono sul mercato sono rapidamente biodegradabili nelle acque reflue o non rilasciano microinquinanti nelle acque reflue a fine vita.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di cui al paragrafo 1 esercitino collettivamente la responsabilità estesa del produttore tramite un’organizzazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all’.
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
tali produttori siano tenuti a trasmettere una volta l’anno alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore quanto segue:
i)
quantità annue delle sostanze contenute nei prodotti elencati nell’allegato III immessi sul mercato nel contesto della propria attività professionale;
ii)
informazioni sulla pericolosità delle sostanze contenute nei prodotti di cui al punto i) nelle acque reflue urbane e sulla loro biodegradabilità a fine vita;
iii)
se del caso, elenco dei prodotti esentati conformemente al paragrafo 2;
b)
tali produttori siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore;
c)
il contributo di cui alla lettera b) sia determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato;
d)
le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sottoposte annualmente ad audit indipendenti della gestione finanziaria, anche per quanto riguarda la loro capacità di sostenere i costi di cui al paragrafo 1, la qualità e l’adeguatezza delle informazioni raccolte a norma della lettera a) e l’adeguatezza dei contributi riscossi a norma della lettera b);
e)
siano adottate le misure necessarie per informare i consumatori riguardo alle misure di prevenzione dei rifiuti, ai sistemi di ritiro e di raccolta e all’impatto che modalità inadeguate di smaltimento dei prodotti elencati nell’allegato III, nonché il loro uso scorretto o eccessivo, hanno sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane.
4. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, tra cui i produttori di cui al paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, i gestori pubblici o privati di impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le autorità locali competenti;
b)
siano stabiliti obiettivi di gestione delle acque reflue urbane per rispettare gli obblighi e i termini fissati all’, paragrafi 1, 4 e 5, e qualsiasi altro obiettivo quantitativo o qualitativo ritenuto rilevante per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore;
c)
sia predisposto un sistema di comunicazione per raccogliere dati sui prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato dai produttori e sul trattamento quaternario delle acque reflue urbane, nonché altri dati pertinenti ai fini del presente paragrafo, lettera b);
d)
le autorità competenti comunichino e scambino periodicamente i dati necessari con altre autorità competenti pertinenti al fine di soddisfare i requisiti di cui al presente articolo e all’.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a specifiche categorie di prodotti e alla loro biodegradabilità o pericolosità della condizione stabilita al paragrafo 2, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, al più tardi il 31 dicembre 2027.
Storico versioni
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