Art. 7
Trattamento terziario
In vigore dal 27 nov 2024
Trattamento terziario
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più e che non applicano il trattamento terziario al 1o gennaio 2025 soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:
a)
31 dicembre 2033 per gli scarichi provenienti dal 30 % degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane:
b)
31 dicembre 2036 per gli scarichi provenienti dal 70 % di tali impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane con un carico di 150 000 a.e. o più soddisfino, prima dello scarico nei corpi idrici recettori, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario in conformità dell’allegato I, parte B e tabella 2.
2. Entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri redigono e pubblicano un elenco delle aree del loro territorio sensibili all’eutrofizzazione. Con tale elenco indicano anche se le aree siano sensibili al fosforo o all’azoto, o a entrambi. Lo aggiornano ogni sei anni a decorrere dal 31 dicembre 2033.
L’elenco di cui al primo comma include le aree identificate nell’allegato II.
L’obbligo sancito al primo comma non si applica agli Stati membri che attuano sull’intero territorio il trattamento terziario in conformità al paragrafo 5.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano acque reflue urbane in provenienti da agglomerati con 10 000 a.e o più soddisfino, prima dello scarico in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, i requisiti pertinenti per il trattamento terziario di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, entro il:
a)
31 dicembre 2033 per il 20 % di tali agglomerati;
b)
31 dicembre 2036 per il 40 % di tali agglomerati;
c)
31 dicembre 2039 per il 60 % di tali agglomerati;
d)
31 dicembre 2045 per l’integrità di tali agglomerati.
4. Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al paragrafo 3, lettera d), per un periodo massimo di otto anni a condizione che:
a)
almeno il 50 % degli agglomerati interessati non applichi il trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva al 1o gennaio 2025; e
b)
il primo programma nazionale di attuazione presentato a norma dell’, paragrafo 2, comprenda:
i)
il numero di agglomerati di cui al paragrafo 3, privi di trattamento terziario conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE oppure non conformi ai requisiti di cui all’allegato I, parte B e tabella 2, di tale direttiva in data 1o gennaio 2025; e
ii)
un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro il termine prorogato; e
iii)
le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga del termine di cui al paragrafo 3, lettera d).
Le proroghe dei termini di cui al presente paragrafo hanno effetto solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma. Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028. Tuttavia, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150 000 a.e. o più rispettano comunque i termini di cui al paragrafo 1.
5. Gli scarichi delle acque reflue urbane di cui ai paragrafi 1 e 3 soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte B e tabella 2, in conformità dei metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati stabiliti nell’allegato I, parte C. La media annuale dei campioni per ciascun parametro di cui all’allegato I, tabella 2, è conforme ai rispettivi valori parametrici indicati nella medesima tabella.
6. Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in costruzione, in fase di profonda rinnovazione del loro trattamento terziario o commissionati dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 1o gennaio 2025, i requisiti del parametro relativo all’azoto di cui al presente articolo si applicano al più tardi cinque anni dai termini di cui ai paragrafi 1 e 3.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’ per modificare l’allegato I, parte C, al fine di adattare i metodi di monitoraggio e valutazione dei risultati per quanto riguarda il trattamento terziario al progresso scientifico e tecnico.
8. In deroga ai paragrafi 3 e 5, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che un singolo impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 non deve essere soggetto alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 se può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari a:
a)
almeno 75 % per il fosforo totale e almeno 75 % per l’azoto totale dal 1o gennaio 2025;
b)
82,5 % per il fosforo totale e 80 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2039;
c)
87,5 % per il fosforo totale e 82,5 % per l’azoto totale entro il 31 dicembre 2045.
9. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10 000 a.e. o più, immessi nel bacino idrografico di un’area sensibile all’eutrofizzazione inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2, sono soggetti anche ai paragrafi 3, 5 e 8.
10. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati in un’area inclusa nell’elenco di cui al paragrafo 2 dopo l’aggiornamento periodico a norma del medesimo paragrafo ottemperino alle prescrizioni dei paragrafi 3 e 5 entro sette anni dall’inclusione nell’elenco.
11. Se il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che devono essere ristrutturati per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 3 a livello nazionale non è un numero intero, il numero di impianti di trattamento delle acque reflue urbane è arrotondato al numero intero più vicino. In caso di equidistanza tra due numeri interi, il numero è arrotondato per difetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:3019:oj#art-7