Art. 13

Condizioni climatiche locali

In vigore dal 27 nov 2024
Condizioni climatiche locali Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. Fatte salve le misure adottate a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, le variazioni stagionali di carico e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici sono valutate e prese in considerazione nella progettazione, nella costruzione e nel funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo