Art. 13
Condizioni climatiche locali
In vigore dal 27 nov 2024
Condizioni climatiche locali
Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. Fatte salve le misure adottate a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, le variazioni stagionali di carico e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici sono valutate e prese in considerazione nella progettazione, nella costruzione e nel funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e delle reti fognarie.
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