Art. 14

Scarichi di acque reflue non domestiche

In vigore dal 27 nov 2024
Scarichi di acque reflue non domestiche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di acque reflue non domestiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano subordinati a regolamentazioni o autorizzazioni specifiche, o a entrambi, preventive da parte dell’autorità competente o dell’organismo abilitato. In caso di autorizzazioni specifiche per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente: a) consulti e informi i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali sono scaricate le acque reflue non domestiche prima di rilasciare tali autorizzazioni specifiche; b) su richiesta, permetta ai gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che ricevono scarichi di acque reflue non domestiche di consultare tali autorizzazioni specifiche per i loro bacini idrografici preferibilmente prima della loro concessione. In caso di regolamentazioni preventive per gli scarichi in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gli Stati membri provvedono affinché i gestori delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in cui sono scaricate le acque reflue non domestiche siano consultati prima dell’adozione di tali regolamentazioni preventive. 2.   Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1 garantiscono che: a) siano rispettate le prescrizioni in materia di qualità dell’acqua stabilite in altro diritto dell’Unione, comprese le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, e, se del caso, che siano monitorate la qualità e la quantità dei pertinenti scarichi di acque reflue non domestiche; in particolare, che il carico inquinante presente negli scarichi dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane non porti ad alterare lo stato del corpo idrico ricettore né impedisce il raggiungimento di tale stato, nel rispetto degli obiettivi previsti dall’ della direttiva 2000/60/CE; b) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolino il funzionamento dell’impianto di gestione delle acque reflue urbane, non danneggino le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane o le apparecchiature associate, e non limitino l’eventuale capacità di recuperare risorse, compreso il riutilizzo delle acque trattate e il recupero dei nutrienti o di altri materiali dalle acque reflue urbane o dai fanghi; c) le sostanze inquinanti scaricate non danneggino la salute del personale impiegato nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; d) l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane sia progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate; e) se l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane tratta gli scarichi di un’installazione che detiene un’autorizzazione ai sensi dell’ della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (40), il carico inquinante degli scarichi di tale impianto non supera il carico inquinante che questi avrebbero se fossero rilasciati direttamente dall’installazione e rispettassero i valori limite di emissione applicabili conformemente alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché, per lo scarico di acque reflue non domestiche nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano nei bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano, non siano concesse autorizzazioni specifiche, o nessuna regolamentazione preventiva consenta tale scarico di acque reflue non domestiche senza tenere conto della valutazione e della gestione dei rischi dei bacini idrografici per i punti di captazione di acque destinate al consumo umano di cui all’ della direttiva (UE) 2020/2184 e delle misure di gestione del rischio sulla base di tale articolo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti o gli organismi abilitati adottino le misure opportune, compreso il riesame e, se del caso, la revoca delle regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1, per individuare, prevenire e ridurre nella misura del possibile le fonti di inquinamento nelle acque reflue non domestiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora si verifichi una delle situazioni seguenti: a) nel contesto del monitoraggio di cui all’, paragrafo 3, sono stati individuati inquinanti ai punti di ingresso e ai punti di scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane; b) i fanghi risultanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono destinati a essere utilizzati conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio (41); c) le acque reflue urbane trattate sono destinate a essere riutilizzate conformemente al regolamento (UE) 2020/741 o a essere riutilizzate a fini diversi da quelli agricoli; d) i corpi idrici recettori sono utilizzate per la captazione di acque destinate al consumo umano, come definite all’, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184; e) l’inquinamento delle acque reflue non domestiche scaricate nella rete fognaria o nell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane mette a repentaglio il funzionamento della rete o dell’impianto. 4.   Le regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive di cui al paragrafo 1 rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’ per modificare le prescrizioni di cui al paragrafo 2, al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico nel campo della protezione dell’ambiente. 5.   Le autorizzazioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono riesaminate e se necessario adeguate almeno ogni dieci anni. Le regolamentazioni preventive di cui al paragrafo 1 sono riesaminate a intervalli regolari e se necessario adeguate. In caso di cambiamenti significativi delle caratteristiche delle acque reflue non domestiche, dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane o del corpo idrico ricettore, le autorizzazioni specifiche sono riesaminate e adattate a tali cambiamenti.
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