Art. 3

Reti fognarie e calcolo del carico di un agglomerato

In vigore dal 27 nov 2024
Reti fognarie e calcolo del carico di un agglomerato 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati con 2 000 a.e. o più rispettino le prescrizioni seguenti: a) sono provvisti di reti fognarie; b) tutte le loro fonti di acque reflue domestiche sono collegate alla rete fognaria. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 rispettino le prescrizioni del paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2035. Gli Stati membri possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di: a) 8 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma è provvisto di reti fognarie; o ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma è raccolto in reti fognarie; b) 10 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie. Bulgaria, Croazia e Romania possono derogare al termine di cui al primo comma per un periodo massimo di: a) 12 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) meno del 50 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o ii) meno del 50 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie; b) 14 anni qualora al 1o gennaio 2025: i) meno del 25 % degli agglomerati di cui al primo comma sia provvisto di reti fognarie; o ii) meno del 25 % del carico di acque reflue urbane degli agglomerati di cui al primo comma sia raccolto in reti fognarie. Laddove deroghino al termine di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché il loro primo programma nazionale di attuazione di cui all’ comprenda: a) il numero di agglomerati con un numero di a.e. di 1 000 o più ma inferiore a 2 000 privi di reti fognarie complete al 1o gennaio 2025; e b) un piano che specifichi gli investimenti necessari per raggiungere la piena conformità per tali agglomerati entro le scadenze prorogate; e c) le motivazioni tecniche o economiche che giustifichino la proroga delle scadenze di cui al primo comma. Le proroghe delle scadenze di cui al primo comma si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al secondo o terzo comma e al quarto comma. Nel caso in cui le condizioni non siano soddisfatte, la Commissione informa gli Stati membri a tal proposito entro il 31 luglio 2028. 3.   Il carico di un agglomerato espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo generato in tale agglomerato nel corso dell’anno escludendo situazioni meteorologiche inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti. 4.   Le reti fognarie soddisfano i requisiti pertinenti dell’allegato I, parte A.
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