Art. 5

Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane

In vigore dal 27 nov 2024
Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane 1.   Entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100 000 a.e. o più sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane. 2.   Entro sei mesi dopo il primo aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici prodotto a norma dell’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE dopo il 1o gennaio 2025 ma non oltre il 22 giugno 2028, gli Stati membri redigono un elenco degli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10 000 e 100 000 ai quali, considerati i dati storici, la modellizzazione e le proiezioni climatiche allo stato dell’arte, comprese le variazioni stagionali, nonché le pressioni antropogeniche e la valutazione degli impatti effettuata nel quadro del piano di gestione dei bacini idrografici, si applica una o più delle condizioni seguenti: a) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano un rischio per l’ambiente o la salute umana; b) gli scolmi causati da piogge molto intense rappresentano oltre il 2 % del carico annuo di acque reflue urbane raccolte dei parametri di cui tabella 1 e, se del caso, tabella 2, calcolato sulla portata in condizioni di tempo asciutto; c) gli scolmi causati da piogge molto intense impediscono di soddisfare uno dei requisiti seguenti: i) requisiti fissati a norma dell’ della direttiva (UE) 2020/2184; ii) requisiti stabiliti all’, paragrafo 3, della direttiva 2006/7/CE; iii) requisiti stabiliti all’ della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35); iv) obiettivi ambientali sanciti all’ della direttiva 2000/60/CE; v) requisiti stabiliti all’ della direttiva 2008/56/CE; vi) requisiti stabiliti all’ della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36); d) sono stati individuati punti pertinenti in reti fognarie separate in cui si prevede che il deflusso urbano sia inquinato in modo tale che il suo scarico nei corpi idrici recettori possa essere considerato un rischio per l’ambiente o la salute umana o impedisca il rispetto di uno dei requisiti o obiettivi ambientali di cui alla lettera c). Gli Stati membri riesaminano l’elenco di cui al primo comma ogni sei anni dopo la sua redazione e all’occorrenza lo aggiornano. 3.   Entro il 31 dicembre 2039 gli Stati membri provvedono affinché per le aree di drenaggio degli agglomerati di cui al paragrafo 2 sia elaborato un piano integrato di gestione delle acque reflue urbane. 4.   I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane sono messi a disposizione della Commissione su richiesta. 5.   I piani integrati di gestione delle acque reflue urbane includono almeno gli elementi di cui all’allegato V e danno priorità, ove possibile, a soluzioni per le infrastrutture verdi e blu. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare: a) metodologie per l’individuazione delle misure di cui all’allegato V, punto 3; b) metodologie per la determinazione di indicatori alternativi per verificare il conseguimento dell’obiettivo indicativo di riduzione dell’inquinamento di cui all’allegato V, punto 2, lettera a); c) il formato dei piani integrati di gestione delle acque reflue urbane da mettere a disposizione della Commissione su richiesta, conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 2 gennaio 2028 secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani integrati di gestione delle acque reflue urbane siano riesaminati almeno ogni sei anni dopo la loro elaborazione e all’occorrenza aggiornati. A seguito di un aggiornamento dell’elenco di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti piani integrati di gestione per gli agglomerati entro sei anni dalla loro inclusione nell’elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:3019:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo