Art. 23

Programma nazionale di attuazione

In vigore dal 27 nov 2024
Programma nazionale di attuazione 1.   Entro il 1o gennaio 2028 gli Stati membri elaborano un programma nazionale di attuazione della presente direttiva. Il programma include: a) una valutazione del livello di attuazione degli articoli da 3 a 8; b) l’individuazione e la pianificazione degli investimenti necessari per attuare la presente direttiva per ciascun agglomerato, compresa una stima finanziaria indicativa e quando disponibile una stima del contributo finanziario delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore stabilito in conformità dell’, e la definizione della priorità di tali investimenti in relazione alle dimensioni dell’agglomerato e al livello di impatto ambientale degli scarichi di acque reflue urbane non trattate e ai relativi rischi per l’ambiente o la salute umana; c) una stima degli investimenti necessari al rinnovo, alla ristrutturazione o alla sostituzione delle infrastrutture esistenti per le acque reflue urbane, comprese le reti fognarie, in funzione dei tassi di ammortamento, e delle condizioni tecniche e operative, al fine di prevenire eventuali fuoriuscite, infiltrazioni e connessioni improprie alle reti fognarie, e utilizzando, se del caso, strumenti digitali; d) l’individuazione o almeno l’indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza; e) tutte le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 4, se del caso. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare i finanziamenti dell’Unione disponibili per l’attuazione della presente direttiva, al fine di garantire che tutti i cittadini beneficino in egual misura della raccolta e del trattamento efficienti delle acque reflue urbane. Gli Stati membri possono parimenti scambiare le migliori prassi su come migliorare l’assorbimento dei fondi dell’Unione. Qualora uno Stato membro stabilisca, durante l’esecuzione del suo programma nazionale di attuazione, che a causa della necessità di salvaguardare il patrimonio culturale non è possibile rispettare i termini di cui all’, paragrafo 2, o i termini di cui all’, paragrafo 3, o entrambi, in settori specifici, tale Stato membro aggiorna il suo programma nazionale di attuazione. Tale aggiornamento contiene un elenco degli agglomerati con le aree interessate, una giustificazione dettagliata che dimostri che la realizzazione delle infrastrutture necessarie è particolarmente difficile a causa della necessità di salvaguardare il patrimonio culturale, nonché un calendario adeguato per il completamento delle infrastrutture necessarie in tali aree. Le proroghe dei termini di cui all’, paragrafo 2, o all’, paragrafo 3, sono stabilite per area specifica e sono mantenute il più possibile brevi e non superano gli otto anni. Il programma nazionale di attuazione aggiornato è presentato alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno di tale aggiornamento. 2.   Entro il 1o gennaio 2028 gli Stati membri presentano alla Commissione i rispettivi programmi nazionali di attuazione, a meno che dimostrino, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all’, di essere conformi agli articoli da 3 a 8. 3.   Gli Stati membri aggiornano i rispettivi programmi nazionali di attuazione almeno ogni sei anni. Essi li presentano alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno dell’aggiornamento, a meno che possano dimostrare di essere conformi agli articoli da 3 a 8. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i metodi e i formati di presentazione dei programmi nazionali di attuazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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