Art. 24

Informazioni per il pubblico

In vigore dal 27 nov 2024
Informazioni per il pubblico 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, facilmente accessibili e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1 000 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell’allegato VI. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite anche con altri mezzi su richiesta motivata. 2.   Laddove i costi siano recuperati completamente o parzialmente tramite un sistema di tariffe idriche, gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte le famiglie in agglomerati con oltre 10 000 a.e., e preferibilmente con oltre 1 000 a.e., collegate a reti fognarie ricevano periodicamente, con cadenza almeno annuale, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, ad esempio in fattura, se disponibile, o attraverso mezzi digitali quali applicazioni intelligenti o siti web, le informazioni seguenti senza doverle richiedere: a) informazioni sulla conformità della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane agli , compreso un raffronto tra i rilasci effettivi di inquinanti nei corpi idrici recettori e i valori limite di cui all’allegato I, parte B e tabelle 1, 2 e 3; tali informazioni sono presentate in modo da consentire un agevole confronto, ad esempio sotto forma di percentuale di conformità; b) il volume o la stima del volume in metri cubi delle acque reflue urbane raccolte e trattate, per anno o per periodo di fatturazione, per la famiglia o l’entità collegata, unitamente alle tendenze e ai prezzi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane per la famiglia (costo per litro e per metro cubo); c) il raffronto tra il volume annuo di acque reflue urbane raccolte e trattate per la famiglia per anno e il volume medio per famiglia nell’agglomerato interessato; d) il link ai contenuti online di cui al paragrafo 1. Laddove non siano disponibili informazioni relative all’utilizzo individuale, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) sono fornite a livello di agglomerato in modo facilmente fruibile tramite un sito web o un’applicazione intelligente. 3.   La Commissione può adottare atti delegati secondo conformemente all’ per modificare il paragrafo 2 del presente articolo e l’allegato VI aggiornando le informazioni che devono essere fornite al pubblico online e alle famiglie collegate alle reti fognarie al fine di adeguare tali obblighi al progresso tecnico e alla disponibilità di dati in questo settore. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino il formato e i metodi di presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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