Art. 26

Indennizzo

In vigore dal 27 nov 2024
Indennizzo 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche conformemente alle norme nazionali. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente o della salute umana, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l’indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni sul proprio diritto di chiedere un indennizzo per il danno.
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