Art. 25

Accesso alla giustizia

In vigore dal 27 nov 2024
Accesso alla giustizia 1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all’ o 8 qualora sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti: a) vantano un interesse sufficiente; b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. 2.   La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
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