Art. 52
Sorveglianza sugli organi di autoregolamentazione
In vigore dal 31 mag 2024
Sorveglianza sugli organi di autoregolamentazione
1. Gli Stati membri, qualora decidano, a norma dell', paragrafo 3, della presente direttiva, di consentire agli organi di autoregolamentazione di esercitare la supervisione sui soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624, provvedono affinché le attività di tali organi di autoregolamentazione nell'esercizio di tali funzioni siano soggette alla sorveglianza di un'autorità pubblica.
2. L'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione è responsabile di garantire un sistema di supervisione adeguato ed efficace per i soggetti obbligati di cui all', punto 3), lettere a) e b) del regolamento (UE) 2024/1624, anche:
a)
verificando che l'organo di autoregolamentazione che svolge le funzioni o aspira a svolgere le funzioni di cui all', paragrafo 1, soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 3 di tale articolo;
b)
emanando orientamenti per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di cui all', paragrafo 1;
c)
garantendo che gli organi di autoregolamentazione esercitino le loro funzioni a norma della sezione 1 del presente capo in modo adeguato ed efficace;
d)
riesaminando le deroghe concesse dagli organi di autoregolamentazione all'obbligo di elaborare una valutazione individuale e documentata del rischio a norma dell', paragrafo 5, lettera b);
e)
informando regolarmente gli organi di autoregolamentazione in merito a qualsiasi attività pianificata o compito svolto dall'AMLA che sia pertinente per lo svolgimento della loro funzione di supervisione, in particolare per la pianificazione delle valutazioni inter pares a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1620.
3. Gli Stati membri provvedono affinché all'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione siano conferiti poteri adeguati per esercitare le funzioni di cui al paragrafo 2. Come minimo gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica abbia il potere di:
a)
esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza e l'effettuazione di verifiche, fatta eccezione per le informazioni raccolte dai soggetti obbligati di cui all', punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente, fatte salve le condizioni di cui all', paragrafo 2, di detto regolamento, o per espletare i compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, a prescindere dal fatto che le informazioni siano state raccolte prima, durante o dopo il procedimento stesso;
b)
impartire istruzioni a un organo di autoregolamentazione al fine di porre rimedio a un mancato esercizio delle sue funzioni ai sensi dell', paragrafo 1, o alla mancata osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 6 di tale articolo, o di prevenire tali inadempienze.
Nell'impartire le istruzioni a un organo di autoregolamentazione in conformità del primo comma, lettera b), l'autorità pubblica tiene conto di tutti gli orientamenti pertinenti che ha fornito all'AMLA o che sono stati forniti da quest'ultima.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione svolga le sue funzioni senza indebite influenze.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il personale dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione sia soggetto a obblighi di segreto professionale equivalenti a quelli di cui all', mantenga standard professionali elevati, anche in materia di riservatezza e protezione dei dati, e sia di elevata integrità. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione disponga di procedure per prevenire e gestire i conflitti di interessi.
5. Gli Stati membri possono prevedere misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto da parte degli organi di autoregolamentazione di qualsiasi richiesta o istruzione o altra misura adottata dall'autorità a norma del paragrafo 2 o 3.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione informi tempestivamente, direttamente o tramite la FIU, le autorità competenti a indagare e perseguire le attività criminose in merito alle violazioni oggetto di sanzioni penali che essa rileva nell'esercizio delle sue funzioni.
7. L'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione pubblica una relazione annuale contenente informazioni riguardanti:
a)
il numero e la natura delle violazioni rilevate da ciascun organo di autoregolamentazione e le sanzioni pecuniarie imposte o le misure amministrative applicate ai soggetti obbligati;
b)
il numero di operazioni sospette segnalate alla FIU dai soggetti obbligati sottoposti alla supervisione di ciascun organo di autoregolamentazione, siano esse presentate direttamente a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624 o trasmesse da ciascun organo di autoregolamentazione alla FIU a norma dell', paragrafo 1, di tale regolamento;
c)
il numero e la descrizione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora imposte o delle misure amministrative applicate a norma della sezione 4 del presente capitolo, da ciascun organo di autoregolamentazione per garantire il rispetto, da parte dei soggetti obbligati, del regolamento (UE) 2024/1624 di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva;
d)
il numero e la descrizione delle misure adottate dall'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione a norma del presente articolo e il numero di istruzioni impartite agli organi di autoregolamentazione.
La relazione di cui al primo comma è resa disponibile sul sito internet dell'autorità pubblica che sorveglia gli organi di autoregolamentazione e presentata alla Commissione e all'AMLA.
Storico versioni
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