Art. 55

Sanzioni pecuniarie

In vigore dal 31 mag 2024
Sanzioni pecuniarie 1.   Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti obbligati siano imposte sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, commesse intenzionalmente o per negligenza, degli obblighi di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 indicate di seguito: a) capo II (politiche, procedure e controlli interni dei soggetti obbligati); b) capo III (adeguata verifica della clientela); c) capo V (obblighi di segnalazione); d) (conservazione dei dati). Gli Stati membri provvedono inoltre affinché possano essere imposte sanzioni pecuniarie qualora i soggetti obbligati non si siano conformati alle misure amministrative ad essi applicate a norma dell' della presente direttiva o per violazioni che non sono gravi, ripetute o sistematiche. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, le sanzioni pecuniarie massime che possono essere imposte ammontino almeno all'importo più elevato tra il doppio dell'importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e 1 000 000 EUR. Per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore di cui al primo comma è il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in deroga al paragrafo 2, se il soggetto obbligato interessato è un ente creditizio o un ente finanziario, si possano imporre anche le sanzioni pecuniarie seguenti: a) nel caso di persone giuridiche, sanzioni pecuniarie massime pari almeno al valore più elevato tra 10 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024, e il 10 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se il soggetto obbligato è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci finanziari consolidati conformemente all' della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44), il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente, in conformità del pertinente regime contabile, risultante negli ultimi bilanci consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale; b) nel caso di persone fisiche, sanzioni pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 9 luglio 2024. 4.   Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre sanzioni pecuniarie superiori agli importi di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, si tenga conto della capacità del soggetto obbligato di pagare la sanzione e che, qualora la sanzione pecuniaria possa incidere sul rispetto della regolamentazione prudenziale, i supervisori consultino le autorità competenti a vigilare sul rispetto, da parte dei soggetti obbligati, dei pertinenti atti giuridici dell'Unione.
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