Art. 54

Misure di supervisione nei confronti degli stabilimenti dei soggetti obbligati e di talune attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi

In vigore dal 31 mag 2024
Misure di supervisione nei confronti degli stabilimenti dei soggetti obbligati e di talune attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi 1.   Nel caso di stabilimenti di soggetti obbligati che in quanto tali non sono considerati enti creditizi o finanziari, o di tipi di infrastrutture di soggetti obbligati che sono oggetto di supervisione da parte dello Stato membro ospitante a norma dell', paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Qualora individuino violazioni degli obblighi applicabili, i supervisori dello Stato membro ospitante chiedono ai soggetti obbligati che operano attraverso gli stabilimenti o i tipi di infrastrutture di cui al paragrafo 1 di conformarsi agli obblighi applicabili e informano i supervisori dello Stato membro di origine delle violazioni individuate all'interno di tali soggetti obbligati e della richiesta di conformità. 3.   Se i soggetti obbligati non adottano le misure necessarie, i supervisori dello Stato membro ospitante informano di conseguenza i supervisori dello Stato membro di origine. I supervisori dello Stato membro di origine agiscono tempestivamente e adottano tutte le misure appropriate per garantire che il soggetto obbligato interessato ponga rimedio alle violazioni rilevate nei suoi stabilimenti o tipi di infrastrutture nello Stato membro ospitante. I supervisori dello Stato membro di origine informano i supervisori dello Stato membro ospitante in merito alle misure adottate a norma del presente paragrafo. 4.   In deroga al paragrafo 3, in situazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, da parte di soggetti obbligati che operano attraverso stabilimenti o altri tipi di infrastrutture nel loro territorio di cui al paragrafo 1, che richiedono un intervento immediato, i supervisori dello Stato membro ospitante sono autorizzati ad adottare di propria iniziativa misure appropriate e proporzionate per far fronte a tali violazioni. Dette misure sono temporanee e cessano quando sono sanate le violazioni individuate, anche tramite l'assistenza dei supervisori dello Stato membro di origine del soggetto obbligato oppure cooperando con essi. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante informino immediatamente il supervisore dello Stato membro di origine del soggetto obbligato non appena siano individuate violazioni gravi, ripetute o sistematiche e al momento dell'adozione di qualsiasi misura a norma del primo comma, tranne quando le misure sono adottate in cooperazione con i supervisori dello Stato membro di origine. 5.   I supervisori dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, qualora siano in disaccordo sulle misure da adottare in relazione a un soggetto obbligato, possono rinviare la questione all'AMLA e richiederne l'assistenza conformemente agli del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto del disaccordo entro un mese.
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