Art. 56

Misure amministrative

In vigore dal 31 mag 2024
Misure amministrative 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado di applicare misure amministrative a un soggetto obbligato qualora riscontrino: a) violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113, in combinazione con sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute e sistematiche o come misure a sé stanti; b) carenze per quanto riguarda le politiche, le procedure e i controlli interni del soggetto obbligato che potrebbero comportare violazioni degli obblighi di cui alla lettera a), e le misure amministrative possono prevenire il verificarsi di tali violazioni o ridurne il rischio; c) che il soggetto obbligato dispone di politiche, procedure e controlli interni che non sono commisurati ai rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo cui il soggetto è esposto. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado almeno di: a) formulare raccomandazioni; b) imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche; c) rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione; d) emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; e) circoscrivere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti che compongono il soggetto obbligato, o esigere la diversificazione delle attività; f) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, revocare o sospendere l'autorizzazione; g) esigere modifiche della struttura di governance. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori, mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, siano in grado, in particolare, di: a) esigere la fornitura di dati o informazioni necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente capo senza indebito ritardo, richiedere la presentazione di documenti, o imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti; b) esigere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni; c) esigere che il soggetto obbligato applichi una politica o obblighi specifici in relazione a singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione, o a loro categorie, che presentano rischi elevati; d) esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti del soggetto obbligato. e) imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato che sono state ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione. 4.   Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori diano seguito e valutino l'attuazione, da parte del soggetto obbligato, delle azioni richieste. 5.   Gli Stati membri possono autorizzare i supervisori ad applicare altri tipi di misure amministrative oltre a quelle di cui al paragrafo 2.
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