Art. 56
Misure amministrative
In vigore dal 31 mag 2024
Misure amministrative
1. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado di applicare misure amministrative a un soggetto obbligato qualora riscontrino:
a)
violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113, in combinazione con sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute e sistematiche o come misure a sé stanti;
b)
carenze per quanto riguarda le politiche, le procedure e i controlli interni del soggetto obbligato che potrebbero comportare violazioni degli obblighi di cui alla lettera a), e le misure amministrative possono prevenire il verificarsi di tali violazioni o ridurne il rischio;
c)
che il soggetto obbligato dispone di politiche, procedure e controlli interni che non sono commisurati ai rischi di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo cui il soggetto è esposto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori siano in grado almeno di:
a)
formulare raccomandazioni;
b)
imporre ai soggetti obbligati di conformarsi, anche per quanto riguarda l'attuazione di misure correttive specifiche;
c)
rilasciare una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
d)
emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
e)
circoscrivere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti che compongono il soggetto obbligato, o esigere la diversificazione delle attività;
f)
ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, revocare o sospendere l'autorizzazione;
g)
esigere modifiche della struttura di governance.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori, mediante le misure amministrative di cui al paragrafo 2, siano in grado, in particolare, di:
a)
esigere la fornitura di dati o informazioni necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente capo senza indebito ritardo, richiedere la presentazione di documenti, o imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti;
b)
esigere il rafforzamento delle politiche, delle procedure e dei controlli interni;
c)
esigere che il soggetto obbligato applichi una politica o obblighi specifici in relazione a singoli clienti, operazioni, attività o canali di distribuzione, o a loro categorie, che presentano rischi elevati;
d)
esigere l'attuazione di misure volte a ridurre i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo intrinseci alle attività e ai prodotti del soggetto obbligato.
e)
imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato che sono state ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione.
4. Le misure amministrative di cui al paragrafo 2 sono accompagnate, se del caso, da termini vincolanti per la loro attuazione. Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori diano seguito e valutino l'attuazione, da parte del soggetto obbligato, delle azioni richieste.
5. Gli Stati membri possono autorizzare i supervisori ad applicare altri tipi di misure amministrative oltre a quelle di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:1640:oj#art-56