Art. 38

Supervisione delle forme di infrastrutture di taluni intermediari che operano in regime di libera prestazione dei servizi

In vigore dal 31 mag 2024
Supervisione delle forme di infrastrutture di taluni intermediari che operano in regime di libera prestazione dei servizi 1.   Qualora le attività dei soggetti obbligati seguenti siano svolte nel loro territorio in regime di libera prestazione dei servizi tramite agenti o distributori, o altri tipi di infrastrutture, anche laddove tali attività siano svolte in virtù di un'autorizzazione ottenuta a norma della direttiva 2013/36/UE, gli Stati membri provvedono affinché tali attività siano oggetto di supervisione da parte dei rispettivi supervisori nazionali: a) emittenti di moneta elettronica quali definiti all', punto 3), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42); b) prestatori di servizi di pagamento quali definiti all', punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366; e c) prestatori di servizi per le cripto-attività. Ai fini del primo comma, i supervisori dello Stato membro in cui si svolgono le attività monitorano efficacemente e garantiscono l’osservanza dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113. 2.   In deroga al paragrafo 1, la supervisione degli agenti, dei distributori, o di altri tipi di infrastrutture, di cui a tale paragrafo è effettuata dal supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato, a condizione che: a) non siano soddisfatti i criteri stabiliti nella norma tecnica di regolamentazione di cui all', paragrafo 2, e b) il supervisore dello Stato membro in cui sono ubicati tali agenti, distributori o altri tipi di infrastrutture notifica al supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato che, considerando l'infrastruttura limitata del soggetto nel suo territorio, la supervisione delle attività di cui al paragrafo 1 deve essere svolta dal supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato. 3.   Ai fini del presente articolo, il supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato e il supervisore dello Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi tramite agenti o distributori, o tramite altri tipi di infrastrutture, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie per valutare se siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 2, lettera a), anche in merito a qualsiasi cambiamento delle circostanze del soggetto obbligato che possa avere un impatto sul soddisfacimento di tali criteri. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il supervisore dello Stato membro in cui è ubicata la sede centrale del soggetto obbligato informi il soggetto obbligato, entro due settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera b), del fatto che supervisionerà le attività degli agenti, dei distributori o di altri tipi di infrastrutture attraverso cui i soggetti obbligati operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro, nonché di qualsiasi successiva modifica della loro supervisione. 5.   Il presente articolo non si applicano nei casi in cui l'AMLA funga da supervisore.
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