Art. 53
Disposizioni generali
In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113 conformemente alla presente sezione.
2. Fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni pecuniarie e alle misure amministrative e provvedono affinché i supervisori possano imporre dette sanzioni pecuniarie e applicare misure amministrative per le violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 e si assicurano che siano applicate. Le eventuali sanzioni imposte o misure applicate a norma della presente sezione devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. In deroga al paragrafo 2, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in modo tale che la sanzione pecuniaria sia avviata dal supervisore e imposta da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che tali mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni pecuniarie imposte dai supervisori. In ogni caso le sanzioni pecuniarie imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri di cui al primo comma comunicano alla Commissione le misure di diritto interno che adottano a norma del presente paragrafo entro il 10 luglio 2027 e, senza ritardo, eventuali modifiche successive.
4. In caso di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113, gli Stati membri provvedono affinché, laddove gli obblighi si applichino a persone giuridiche, sanzioni pecuniarie possono essere imposte e misure amministrative possano essere applicate non solo alle persone giuridiche, ma anche agli alti dirigenti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i supervisori identifichino violazioni che sono soggette a sanzioni penali, ne informino in modo tempestivo le autorità competenti a indagare e perseguire le attività criminose.
5. In conformità della presente direttiva e del diritto nazionale, le sanzioni pecuniarie sono imposte e le misure amministrative sono applicate secondo una delle modalità seguenti:
a)
direttamente dai supervisori;
b)
in cooperazione tra supervisori e altre autorità;
c)
sotto la responsabilità dei supervisori con delega a dette altre autorità;
d)
con domanda dei supervisori alle autorità giudiziarie competenti.
Entro il 10 ottobre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AMLA le informazioni relative alle modalità di imposizione delle sanzioni pecuniarie o di applicazione delle misure amministrative a norma del presente paragrafo, comprese, se del caso, le informazioni sull'eventualità che determinate sanzioni o misure richiedano il ricorso a una procedura specifica.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione pecuniaria o misura amministrativa, i supervisori tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il numero di casi in cui la violazione è stata ripetuta;
c)
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
d)
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, anche alla luce del suo fatturato totale o del suo reddito annuo;
e)
il profitto ricavato grazie alla violazione dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possa essere determinato;
f)
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
g)
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente;
h)
precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile.
7. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113 commesse per loro conto o a loro beneficio da chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno a tale persona giuridica, basata su:
a)
il potere di rappresentare la persona giuridica;
b)
l'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica;
c)
l'autorità di esercitare controlli in seno alla persona giuridica.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili qualora la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo abbia reso possibile le violazioni del regolamento (UE) 2024/1624 o del regolamento (UE) 2023/1113, da parte di una persona soggetta alla loro autorità, per conto o a beneficio della persona giuridica.
9. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni pecuniarie e applicare misure amministrative, i supervisori cooperano attivamente e, se del caso, coordinano opportunamente le loro azioni con le altre autorità al fine di assicurare che tali sanzioni pecuniarie e misure amministrative producano i risultati desiderati e coordinano l'azione nei casi transfrontalieri.
10. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono:
a)
gli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni;
b)
i criteri da prendere in considerazione nel fissare il livello delle sanzioni pecuniarie o nell'applicare misure amministrative a norma della presente sezione;
c)
una metodologia per l'imposizione delle penalità di mora a norma dell', compresa la loro frequenza.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620.
11. Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA emana orientamenti sugli importi di base per l'imposizione di sanzioni pecuniarie in relazione al fatturato, ripartiti per tipo di violazione e categoria di soggetti obbligati.
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