Art. 33

Utilizzo da parte delle FIU delle informazioni scambiate tra di esse

In vigore dal 31 mag 2024
Utilizzo da parte delle FIU delle informazioni scambiate tra di esse Le informazioni e i documenti ricevuti a norma degli sono usati per lo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla presente direttiva. Nello scambiare informazioni e documenti a norma degli , la FIU che trasmette tali informazioni e documenti può subordinarne l'uso a limitazioni o condizioni, tranne nel caso in cui la trasmissione consista in una segnalazione presentata da un soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, o in informazioni da essa derivate, che riguardano un altro Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi e che non contengono alcuna connessione con lo Stato membro della FIU che trasmette le informazioni. La FIU che riceve le informazioni o i documenti rispetta tali limitazioni e condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU designino almeno una persona o un punto di contatto incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti dalle FIU di altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1640:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo