Art. 32
Analisi congiunte
In vigore dal 31 mag 2024
Analisi congiunte
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro FIU siano in grado di effettuare analisi congiunte delle operazioni e delle attività sospette.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le FIU interessate, assistite dall'AMLA a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1620, istituiscono una squadra di analisi congiunta per una finalità specifica e per un periodo limitato, prorogabile di comune accordo, per effettuare analisi operative delle operazioni o delle attività sospette che coinvolgono una o più FIU che istituiscono la squadra.
3. Può essere istituita una squadra di analisi congiunta quando:
a)
le analisi operative della FIU richiedono analisi difficili e impegnative che presentano collegamenti con altri Stati membri;
b)
alcune FIU stanno conducendo analisi operative in cui le circostanze del caso giustificano un'azione concertata negli Stati membri interessati.
Una richiesta di istituire una squadra di analisi congiunta può essere presentata da una qualsiasi delle FIU interessate o dall'AMLA a norma dell' del regolamento (UE) 2024/1620.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il membro del personale della loro FIU assegnato alla squadra di analisi congiunta sia in grado, conformemente al diritto nazionale applicabile e nei limiti delle competenze del membro del personale, di fornire alla squadra le informazioni a disposizione della sua FIU ai fini dell'analisi condotta dalla squadra.
5. La squadra di analisi congiunta, qualora necessiti dell'assistenza di una FIU diversa da quelle che ne fanno parte, può chiedere a tale altra FIU di:
a)
unirsi alla squadra di analisi congiunta;
b)
trasmettere informazioni finanziarie alla squadra di analisi congiunta.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU possano invitare parti terze, compresi gli organi e gli organismi dell'Unione a partecipare alle analisi congiunte, se del caso ai fini delle analisi congiunte e qualora tale partecipazione rientri nei rispettivi mandati di tali parti terze.
Gli Stati membri provvedono affinché le FIU che partecipano alle analisi congiunte determinino le condizioni applicabili in relazione alla partecipazione di parti terze e mettano in atto misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni scambiate. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate siano utilizzate esclusivamente ai fini per i quali è stata effettuata l'analisi congiunta.
Storico versioni
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