Art. 44

Principi generali riguardanti la cooperazione in materia di supervisione

In vigore dal 31 mag 2024
Principi generali riguardanti la cooperazione in materia di supervisione Gli Stati membri assicurano che i supervisori cooperino tra loro nella misura più ampia possibile, a prescindere dalla loro natura o dal loro status organizzativo. Tale cooperazione può includere la conduzione di indagini per conto del supervisore richiedente, entro i limiti dei poteri del supervisore che riceve la richiesta, come pure il successivo scambio delle informazioni acquisite attraverso le indagini, oppure l'agevolazione della conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente.
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