Art. 46

Disposizioni relative alla cooperazione nell'ambito della supervisione di gruppo

In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni relative alla cooperazione nell'ambito della supervisione di gruppo 1.   Nel caso di enti creditizi e di enti finanziari che sono parte di un gruppo, gli Stati membri garantiscono che, per le finalità di cui all', paragrafo 1, i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante cooperino il più possibile tra loro, a prescindere dalla loro natura o dal loro status. Essi cooperano inoltre con l'AMLA quando agisce in qualità di supervisore. 2.   Salvo nei casi in cui l'AMLA agisce in qualità di supervisore, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro di origine supervisionino l'effettiva attuazione delle politiche, delle procedure e dei controlli a livello di gruppo di cui al capo II, sezione 2, del regolamento (UE) 2024/1624. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario dello Stato membro ospitante supervisionino il rispetto, da parte degli stabilimenti ubicati nel territorio del loro Stato membro, dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113. 3.   Ai fini del presente articolo e ad eccezione dei casi in cui sono istituiti collegi di supervisione AML/CFT conformemente all', gli Stati membri provvedono affinché i supervisori del settore finanziario si comunichino reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti di supervisione, su richiesta o di propria iniziativa. In particolare, i supervisori del settore finanziario si scambiano tutte le informazioni che potrebbero influenzare in modo significativo la valutazione dell'esposizione al rischio intrinseco o residuo di un ente creditizio o di un ente finanziario in un altro Stato membro, tra cui: a) l'identificazione della struttura giuridica, di governance e organizzativa del gruppo, incluse tutte le filiazioni e succursali; b) le informazioni pertinenti sui titolari effettivi e sugli alti dirigenti, compresi i risultati dei controlli sui requisiti di competenza e onorabilità, effettuati a norma della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione; c) le politiche, le procedure e i controlli in vigore all'interno del gruppo; d) le informazioni sull'adeguata verifica della clientela, compresi i fascicoli del cliente e le registrazioni delle operazioni; e) gli sviluppi negativi in relazione all'impresa madre, alle filiazioni o alle succursali che potrebbero avere gravi ripercussioni su altre parti del gruppo; f) le sanzioni pecuniarie che i supervisori del settore finanziario intendono imporre e le misure amministrative che i supervisori del settore finanziario intendono applicare conformemente alla sezione 4 del presente capo. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i supervisori del settore finanziario possano condurre, nei limiti dei rispettivi poteri, indagini per conto di un supervisore richiedente e condividere le informazioni ottenute da tali indagini, oppure agevolare la conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente. 4.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano i rispettivi compiti dei supervisori del paese d'origine e del paese ospitante e le modalità di cooperazione tra di essi. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1620. 5.   I supervisori del settore finanziario possono rinviare all'AMLA le situazioni seguenti: a) quando un supervisore del settore finanziario non ha comunicato le informazioni di cui al paragrafo 3; b) quando una richiesta di cooperazione è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole; c) quando vi è disaccordo, sulla base di ragioni oggettive, in merito alle violazioni individuate e alle sanzioni pecuniarie da imporre o misure amministrative da applicare al soggetto o al gruppo per porre rimedio a tali violazioni. L'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall' del regolamento (UE) 2024/1620. In tal caso l'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché il presente articolo si applichi anche alla supervisione di: a) gruppi di soggetti obbligati nel settore non finanziario; b) soggetti obbligati che operano in regime di libera prestazione dei servizi senza infrastrutture in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, laddove la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale altro Stato membro a norma dell', paragrafo 1, secondo comma. Qualora le situazioni di cui al paragrafo 5 si verifichino in relazione a supervisori del settore non finanziario, l'AMLA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall' del regolamento (UE) 2024/1620. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, nei casi in cui soggetti obbligati nel settore non finanziario facciano parte di strutture che condividono proprietà, gestione o controllo della conformità, comprese reti o partenariati, i supervisori del settore non finanziario cooperino e scambino informazioni.
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