Art. 40

Supervisione basata sul rischio

In vigore dal 31 mag 2024
Supervisione basata sul rischio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori applichino un approccio alla supervisione basato sul rischio. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché essi: a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel rispettivo Stato membro; b) abbiano accesso a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti obbligati; c) basino la frequenza e l'intensità della supervisione in situ, extra situ e tematica sul profilo di rischio dei soggetti obbligati e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nello Stato membro. Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, i supervisori elaborano programmi annuali di supervisione, che tengono conto delle tempistiche e delle risorse necessarie per reagire prontamente in caso vi siano indicazioni oggettive e significative di violazioni dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2023/1113. 2.   Entro il 10 luglio 2026, l'AMLA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione per l'adozione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione stabiliscono i parametri di riferimento e una metodologia per valutare e classificare il profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, nonché la frequenza con cui tale profilo di rischio è riesaminato. Tale frequenza tiene conto degli eventi o sviluppi rilevanti nella gestione e nel funzionamento del soggetto obbligato, nonché della natura e delle dimensioni dell'attività. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 2024/1624. 3.   Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA emana orientamenti indirizzati ai supervisori sugli aspetti seguenti: a) le caratteristiche di un approccio alla supervisione basato sul rischio; b) le misure da mettere in atto tra i supervisori per garantire una supervisione adeguata ed efficace, inclusa per la formazione del loro personale; c) le azioni da intraprendere ai fini della supervisione in funzione del rischio. Ove opportuno, gli orientamenti di cui al primo comma tengono conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma degli del regolamento (UE) 2024/1620. 4.   Gli Stati membri assicurano che i supervisori tengano conto del margine di discrezionalità consentito al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio sottostanti tale discrezionalità, nonché l'adeguatezza delle politiche, delle procedure e dei controlli interni di tale soggetto. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori elaborino una relazione di attività annuale dettagliata e affinché sia resa pubblica una sintesi di tale relazione. Questa sintesi non contiene informazioni riservate e include: a) le categorie di soggetti obbligati sottoposti a supervisione e il numero di soggetti obbligati per categoria; b) una descrizione dei poteri conferiti ai supervisori e dei compiti loro assegnati e, se del caso, dei meccanismi di cui all', paragrafo 4, ai quali partecipano e, per il supervisore capofila, una sintesi delle attività di coordinamento svolte; c) una panoramica delle attività di supervisione svolte.
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