Art. 34
Consenso all'ulteriore comunicazione delle informazioni scambiate tra le FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Consenso all'ulteriore comunicazione delle informazioni scambiate tra le FIU
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni scambiate ai sensi degli siano utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite e affinché ogni comunicazione di tali informazioni da parte della FIU che le riceve ad altre autorità, agenzie o servizi, o qualsiasi impiego di tali informazioni per fini diversi da quelli originariamente approvati, avvenga subordinatamente al previo consenso della FIU che le fornisce.
Gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano se le informazioni fornite dalla FIU consistono in una segnalazione presentata da un soggetto obbligato a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1624, che riguarda un altro Stato membro in cui il soggetto obbligato opera in regime di libera prestazione dei servizi e che non contiene alcuna connessione con lo Stato membro della FIU che trasmette le informazioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il previo consenso della FIU che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto e dal fatto che il reato presupposto sia stato individuato o meno. La FIU che riceve la richiesta non deve rifiutare il suo consenso a tale comunicazione tranne se ciò vada oltre la portata dell'applicazione delle sue disposizioni AML/CFT o possa compromettere un'indagine o sia altrimenti non conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di tale Stato membro. Il rifiuto del consenso è adeguatamente circostanziato. I casi in cui le FIU possono rifiutare di concedere il consenso sono specificati in modo da evitare abusi o limitazioni indebite alla comunicazione di informazioni alle autorità competenti.
3. Entro il 10 luglio 2028, gli Stati membri notificano alla Commissione le circostanze eccezionali in cui la comunicazione non sarebbe conforme ai principi fondamentali del diritto nazionale di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri aggiornano tali notifiche qualora intervengano variazioni delle circostanze eccezionali individuate a livello nazionale.
La Commissione pubblica l'elenco consolidato delle notifiche di cui al primo comma.
4. Entro il 10 luglio 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le circostanze eccezionali notificate a norma del paragrafo 3 siano giustificate.
Storico versioni
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