Art. 30

Canali di comunicazione protetti

In vigore dal 31 mag 2024
Canali di comunicazione protetti 1.   È istituito un sistema per lo scambio di informazioni tra le FIU degli Stati membri (FIU.net). FIU.net garantisce la comunicazione e lo scambio di informazioni sicuri ed è in grado di conservare una traccia scritta di tutte le attività di trattamento. FIU.net può essere utilizzato anche per le comunicazioni con le FIU di paesi terzi e con altre autorità e con organi e organismi dell'Unione. FIU.net è gestito dall'AMLA. FIU.net è utilizzato per lo scambio di informazioni tra le FIU e l'AMLA ai fini delle analisi congiunte a norma dell' della presente direttiva e dell' del regolamento (UE) 2024/1620. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU scambino informazioni a norma degli utilizzando FIU.net. In caso di guasto tecnico del sistema FIU.net, le informazioni sono trasmesse con un altro mezzo appropriato che garantisca un livello elevato di sicurezza dei dati e la protezione dei dati. Gli scambi di informazioni tra le FIU e i loro omologhi dei paesi terzi che non sono connessi al sistema FIU.net avvengono attraverso canali di comunicazione protetti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla presente direttiva, le FIU cooperino il più possibile nell'applicazione di tecnologie d'avanguardia in conformità del diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le FIU cooperino il più possibile nell'applicazione delle soluzioni sviluppate e gestite dall'AMLA conformemente all', paragrafo 5, lettera i), all', paragrafo 1, lettera d), e all' del regolamento (UE) 2024/1620. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le FIU siano in grado di utilizzare le funzionalità di FIU.net per effettuare controlli incrociati, su una base «hit/no hit», tra i dati che mettono a disposizione su FIU.net e i dati messi a disposizione su tale sistema da altre FIU e da altri organi e organismi dell'Unione, nella misura in cui tale controllo incrociato rientri nei rispettivi mandati di tali organi e organismi dell'Unione. 5.   L'AMLA può sospendere l'accesso di una FIU, di un omologo di un paese terzo o di un organo o organismo dell'Unione a FIU.net se ha motivi per ritenere che tale accesso comprometterebbe l'attuazione del presente capo e la sicurezza e la riservatezza delle informazioni detenute dalle FIU e scambiate attraverso FIU.net, anche qualora sussistano preoccupazioni in relazione all'indipendenza e autonomia di una FIU.
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