Art. 47
Cooperazione in materia di supervisione riguardante i soggetti obbligati che svolgono attività transfrontaliere
In vigore dal 31 mag 2024
Cooperazione in materia di supervisione riguardante i soggetti obbligati che svolgono attività transfrontaliere
1. Laddove i soggetti obbligati che non fanno parte di un gruppo svolgano le attività transfrontaliere di cui all', paragrafo 1, e la supervisione sia condivisa tra i supervisori dello Stato membro di origine e quelli dello Stato membro ospitante a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali supervisori cooperino il più possibile tra loro e si assistano reciprocamente nello svolgimento della supervisione a norma dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1.
Ai fini del primo comma e ad eccezione dei casi in cui sono istituiti collegi di supervisione AML/CFT conformemente all', gli Stati membri provvedono affinché i supervisori:
a)
si comunichino reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei loro compiti di supervisione, su richiesta o di propria iniziativa, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento dei compiti di supervisione;
b)
si informino reciprocamente di eventuali sviluppi negativi in relazione al soggetto obbligato, ai suoi stabilimenti o tipi di infrastrutture, che potrebbero compromettere gravemente il rispetto, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi applicabili, nonché delle sanzioni pecuniarie che intendono imporre o misure amministrative che intendono applicare conformemente alla sezione 4 del presente capo;
c)
possano condurre, nei limiti dei rispettivi poteri, indagini per conto di un supervisore richiedente e condividere le informazioni ottenute da tali indagini, oppure agevolare la conduzione di tali indagini da parte del supervisore richiedente.
Il presente paragrafo si applica anche nel caso di soggetti obbligati stabiliti in un unico Stato membro e che operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro senza alcuna infrastruttura, qualora la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale Stato membro a norma dell', paragrafo 1, secondo comma.
2. Qualora la supervisione del soggetto obbligato e di qualsiasi suo tipo di infrastruttura in altri Stati membri sia affidata ai supervisori dello Stato membro di origine a norma dell', paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro di origine informino regolarmente i supervisori dello Stato membro ospitante in merito alle misure in vigore in seno al soggetto obbligato e assicurino il rispetto, da parte di tale soggetto, degli obblighi applicabili, compresi quelli in vigore nello Stato membro ospitante. Qualora siano individuate violazioni gravi, ripetute o sistematiche, i supervisori dello Stato membro di origine informano senza indugio i supervisori dello Stato membro ospitante di tali violazioni nonché di eventuali sanzioni pecuniarie che intendono imporre e delle misure amministrative che intendono applicare per porvi rimedio.
Gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante prestino assistenza ai supervisori dello Stato membro d'origine per garantire la verifica dell'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi giuridici. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché i supervisori dello Stato membro ospitante informino i supervisori dello Stato membro d'origine qualora nutrano seri dubbi in merito all'osservanza, da parte del soggetto obbligato, degli obblighi applicabili e condividano con i supervisori dello Stato membro d'origine tutte le informazioni in loro possesso al riguardo.
Il presente paragrafo si applica anche nel caso di soggetti obbligati stabiliti in un unico Stato membro e che operano in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro senza alcuna infrastruttura, tranne nei casi in cui la supervisione delle attività in tale altro Stato membro sia svolta dai supervisori di tale altro Stato membro a norma dell', paragrafo 1, secondo comma.
3. I supervisori sono in grado di rinviare all'AMLA le situazioni seguenti:
a)
se un supervisore non ha comunicato le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), o al paragrafo 2, primo e secondo comma;
b)
quando una richiesta di cooperazione è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole;
c)
quando vi è disaccordo, sulla base di ragioni oggettive, in merito alle violazioni individuate e alle sanzioni pecuniarie da imporre o misure amministrative da applicare al soggetto per porre rimedio a tali violazioni.
L'AMLA interviene conformemente ai poteri che le sono conferiti dagli del regolamento (UE) 2024/1620. L'AMLA fornisce il proprio parere sulla questione oggetto della richiesta entro un mese.
Storico versioni
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