Art. 28
Riscontro da parte della FIU
In vigore dal 31 mag 2024
Riscontro da parte della FIU
1. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano ai soggetti obbligati un riscontro sulle segnalazioni di sospetti a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1624. Tale riscontro riguarda almeno la qualità delle informazioni fornite, la tempestività della segnalazione, la descrizione del sospetto e la documentazione fornita nella fase di presentazione.
Il riscontro di cui al presente articolo non si intende riferito a ciascuna segnalazione presentata dai soggetti obbligati.
La FIU fornisce un riscontro almeno una volta all'anno, sia esso fornito al singolo soggetto obbligato o a gruppi o categorie di soggetti obbligati, tenendo conto del numero complessivo di operazioni sospette segnalate dai soggetti obbligati.
Il riscontro è inoltre messo a disposizione dei supervisori per consentire loro di esercitare la supervisione basata sul rischio conformemente all'.
Le FIU riferiscono annualmente all'AMLA in merito alla fornitura di riscontri ai soggetti obbligati a norma del presente articolo e forniscono statistiche sul numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate dalle categorie di soggetti obbligati.
Entro il 10 luglio 2028, l'AMLA formula raccomandazioni alle FIU in merito alle migliori pratiche e agli approcci per la fornitura di riscontri, anche per quanto riguarda il tipo e la frequenza di questi ultimi.
L'obbligo di fornire un riscontro non compromette le attività di analisi in corso svolte dalla FIU o qualsiasi indagine o azione amministrativa successiva alla comunicazione da parte della FIU e non pregiudica l'applicabilità degli obblighi in materia di protezione dei dati e riservatezza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le FIU forniscano alle autorità doganali un riscontro, almeno una volta all'anno, sull'efficacia e sul seguito dato alle informazioni trasmesse a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1672.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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